Art. 9.
(Adempimenti previdenziali).

      1. Gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.
      2. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia dagli adempimenti contributivi previsti esclusivamente ai fini previdenziali. In questo caso le relative aliquote sono ridotte del 50 per cento. Ai fini del calcolo numerico delle giornate di lavoro necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno. Le giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello spettacolo, e conseguentemente retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.